(c.d. whistleblower)
I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell’amministrazione possono utilizzare questo modello.
Si rammenta che l’ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la legge, il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) e i regolamenti del nostro Ente prevedono che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l’identità del segnalante;
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l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento
disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza
non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato;
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la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n.241;
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il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare (anche
attraverso il sindacato) all’Ispettorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione.
Nota: I contenuti della segnalazione vengono inviati al solo Responsabile della prevenzione con due messaggi separati, uno con i dati anagrafici, l’altro con le altre informazioni. In entrambi, per garantire la riservatezza della segnalazione, i contenuti non sono in chiaro ma sono crittografati con codici che vengono aggiornati a ogni invio.